1. La Repubblica riconosce lo spettacolo, in tutte le sue espressioni e articolazioni, quale elemento fondamentale della cultura italiana e dell'identità nazionale, nonché quale strumento di crescita civile, di aggregazione sociale e di sviluppo economico, produttivo e occupazionale.
2. La finalità della presente legge è la definizione di un nuovo sistema di sostegni e di incentivi, pubblici e privati, per l'aumento delle risorse destinate ai settori cinematografico, audiovisivo, musicale, teatrale, di danza, circense e dello spettacolo viaggiante.
1. Ai fini di cui all'articolo 1, sono incrementati gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, progressivamente e compatibilmente con gli equilibri della finanza pubblica, fino al raggiungimento di una consistenza di risorse non inferiore allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo.
2. A tale fine, a decorrere dall'esercizio successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, e per il successivo quadriennio, le risorse statali destinate al FUS sono annualmente incrementate di una quota non inferiore al 15 per cento dello stanziamento dell'anno precedente. Alla fine del quinquennio, il Ministro per i beni e le attività culturali valuterà l'incremento del FUS in rapporto all'obiettivo di cui al comma 1 e, qualora questo non sia stato ancora raggiunto, è autorizzato a elaborare ogni necessaria e conseguente iniziativa a ciò finalizzata.
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo di ciascun anno, provvede alla ripartizione dell'80 per cento delle risorse del FUS secondo i seguenti criteri:
a) alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo è assegnato non meno del 23 per cento;
b) alle attività musicali e liriche è assegnato non meno del 57 per cento;
c) alle attività teatrali di prosa è assegnato non meno del 14 per cento;
d) alle attività di danza è assegnato non meno del 2 per cento;
e) alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante è assegnato non meno non meno dell'1 per cento;
f) alle attività di promozione e sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e di rilevanza nazionali, nonché alle attività di promozione e sostegno della lingua e della cultura italiane all'estero, è assegnato non meno del 2 per cento;
g) la residua quota è destinata a fare fronte agli oneri per la gestione degli organismi consultivi nel settore dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché per provvedere ad ogni opportuna esigenza di intervento integrativo nell'ambito dei vari settori.
2. La rimanente quota del FUS, pari al 20 per cento della dotazione annua, è assegnata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di settembre di ciascun anno, secondo i seguenti criteri:
a) il 50 per cento è ripartito tra tutti i soggetti che dimostrano, a partire data di
b) il 25 per cento è assegnato quale premialità a tutti i soggetti, con particolare priorità nei confronti delle fondazioni liriche, che dimostrano particolari capacità nell'adottare strategie di economicità della gestione, nonché di razionalizzazione, anche attraverso economie di scala, delle spese per la produzione degli spettacoli;
c) la rimanente parte è assegnata a integrazione delle esigenze dei vari settori, anche in ragione di particolari difficoltà congiunturali, per il sostegno alle iniziative che stimolano la crescita economica e, in particolare, l'incremento dei flussi turistico-culturali, nonché per il sostegno della sperimentazione, della ricerca di nuovi linguaggi espressivi e per la valorizzazione dei giovani talenti.
1. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, con decorrenza dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinate alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa), istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, sono accreditate al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il 50 per cento delle somme di cui al comma 1 è destinato a incrementare il FUS; la somma residua, pari al 50 per cento delle risorse complessive, è destinata a un programma annuale per la realizzazione di infrastrutture per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici nazionali. Tale programma è adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino all'importo massimo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta, per il finanziamento in denaro della produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie delle somme di cui al comma 1 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di tali risorse nel territorio nazionale, impiegando manodopera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.
1. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 20 per
b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari al:
1) 20 per cento delle spese complessive sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di 2.000.000 di euro, per ciascun periodo d'imposta;
2) 25 per cento del finanziamento in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari al:
1) 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e l'acquisizione di impianti e di apparecchiature destinati alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, 50.000 euro;
2) 25 per cento del finanziamento in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
1. I crediti d'imposta di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge possono essere fruiti in un'unica soluzione o dilazionati per un periodo di cinque anni a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui all'articolo 9 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della presente legge. Tali crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con i finanziamenti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente le spese di produzione della copia campione e le spese di distribuzione nazionale del film.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione degli articoli 5 e 6, nonché del presente articolo.
1. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 in relazione a film, o a parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 30 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di 5.000.000 di euro.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del presente articolo.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, al valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in un'unica soluzione o, a discrezione del contribuente, nell'arco di cinque anni.
1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore
1. A decorrere dall'esercizio 2008 e per ciascuno degli anni 2009 e 2010, le erogazioni liberali per un importo non superiore a 30.000 euro, effettuate da persone
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari a 80.000.000 di euro per l'anno 2008, a 170.000.000 di euro per l'anno 2009 e a 250.000.000 di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dall'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.